Le tariffe del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Veronese

Concetti generali

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (art. 154 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale) ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché dei costi di gestione che le società erogatrici del servizio debbono sostenere per garantire la qualità del servizio.

Le modalità di calcolo delle tariffe sono definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) (ex AEEGSI).

Le tariffe sono state adeguate alle nuove disposizioni di ARERA, ai sensi della deliberazione n. 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023, che prevede tra le novità un periodo di validità dell'MTI-4 di sei anni, anzichè i precedenti periodi di quattro anni.

L'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese ha approvato gli aggiornamenti in data 10 ottobre 2024, che sono validi dal 01 gennaio 2024, confermando gli aumenti tariffari deliberati nel 2022, che sono di seguito riportate:

tariffe

Con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 8 del 10 ottobre 2024 è stato introtto un terzo scaglione tariffario dal 2025, andando a penalizzare chi consuma più del doppio della media annua procapite (pari a 50 m3/anno) per quanto riguarda l'uso domestico, ponendoci in linea con la media nazionale. In questo modo per l'anno 2025 è stato possibile, anche contenere gli aumenti tariffari per i consumi domestici fino al secondo scaglione, come di seguito riportato:

 tariffe

Le tariffe sono provvisorie in attesa dell'approvazione di Arera.

L'articolazione tariffaria:

La tariffa del SII comprende le quote relative al servizio acquedotto, al servizio fognatura e al servizio depurazione.

Le tariffe del servizio acquedotto sono diversificate in funzione della tipologia dell'utenza secondo el seguenti categorie:

- uso domestico residente;
- uso domestico non residente;
- uso pubblico di interesse comunale;
- usi industriale, commerciale e servizi;
- uso allevamento.

La struttura del tariffa acquedotto è del tipo binomiale costituita da una quota fissa e da una quota variabile in funzione del consumo.

Le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione, invece, sono identiche per tutte le tipologie di consumo e sono applicate alle utenze effettivamente allacciate alla rete fognaria recapitante ad un  impianto di depurazione in funzione.

Anni 2020 - 2023

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha emanato la deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-3) da applicare per la determinazione delle tariffe per gli anni 2020-2023. Successivamente con ARERA n. 639 del 30 dicembre 2021 ha definito le modalità revisione biennale dello schema regolatorio.

l Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-3), prevede che il valore delle tariffe 2020, 2021, 2022 e 2023 si ottenga moltiplicando il valore delle tariffe dell'anno 2019 per i coefficienti moltiplicativi "teta2020" , "teta2021", "teta2022"e "teta2023" risultanti dalle elaborazioni dei dati effettuate applicando il metodo predisposto dall'AEEG.

Per il valore dei "teta2020-2023"  e delle conseguenti tariffe 2020, 2021, 2022 e 2023, visitare la pagina le tariffe in vigore.

 

PERIODI REGOLATORI PRECEDENTI

Anni 2016 - 2019

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha emanato la Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) da applicare per la determinazione delle tariffe per gli anni 2016-2019.

l Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), prevede che il valore delle tariffe 2016, 2017, 2018 e 2019 si ottenga moltiplicando il valore delle tariffe dell'anno 2015 per i coefficienti moltiplicativi "teta2016" , "teta2017", "teta2018"e "teta2019" risultanti dalle elaborazioni dei dati effettuate applicando il metodo predisposto dall'AEEG.

Per il valore dei "teta2016-2019"  e delle conseguenti tariffe 2016, 2017, 2018 e 2019, visitare la pagina Anni 2018-2019.

Con deliberazione n. 918 del 27 dicembre 2017, AEEGSI ha definito le modalità di revisione delle tariffe 2016 - 2019 per i lsecondo biennio di applicazione. AEEGSI ha, inoltre, deliberato nuovi criteri per la misurazione della qualità tecnica del servizio idrico erogato, la modificazione dell'articolazione tariffaria e l'introduzione del "bonus idrico".

Le deliberazioni citate avranno effetto nel 2018, una volta che saranno state recepite ed approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese le conseguenti modificazioni al piano degli interventi, al piano tariffario ed al contratto di servizio.

 Anni 2014 - 2015

Per i valori delle tariffe applicate nel 2014, visitare la pagina Anni 2014-2015. Di seguito le metodologie applicate nei diversi anni per il calcolo delle tariffe.

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEG) ha emanato la Deliberazione n. 643/2013/IDR del 27 dicembre 2013 di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) da applicare per la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015.

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI), come il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) valido per il 2013, prevede che il valore delle tariffe 2014 e 2015 si ottenga moltiplicando il valore delle tariffe dell'anno 2012 per i coefficienti moltiplicativi "teta2014" e "teta2015" risultanti dalle elaborazioni dei dati effettuate applicando il metodo predisposto dall'AEEG.

Per il valore dei "teta2014" e "teta2015" e delle conseguenti tariffe 2014 e 2015, visitare la pagina Anni 2014-2015.

Anno 2013

A partire dall'anno 2013 la competenza per l’approvazione delle tariffe è passata all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). La stessa Autorità con Deliberazione n. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, ha predisposto il nuovo Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012 e 2013, che sostituisce integralmente il precedente metodo tariffario approvato con DM 1° agosto 1996.

Il nuovo Metodo Tariffario Transitorio approvato con la citata deliberazione di AEEG n. 585/2012 prevede che, negli anni 2012 e 2013, il valore delle tariffe del servizio idrico integrato sia uguale al valore delle tariffe in vigore inizialmente nell’anno 2012, moltiplicato per un fattore moltiplicativo c.d. “teta”, risultato di una complessa elaborazione dei dati forniti dalle società di gestione, attraverso le formule dettate dalla AEEG.

Per il valore del "teta2013" e delle conseguenti tariffe 2013, visitare la pagina Anno 2013.

Anni 2007 - 2012

La tariffa, fino all'anno 2012, è stata calcolata applicando il  “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato” sancito dal D.M. 1 agosto 1996.

Le modalità seguite fino al 2012 dall'Autorità d'ambito hanno visto una revisione annuale del valore della tariffa per ogni uso e scaglione, al fine di completare il percorso di allineamento tariffario alla tariffa di Piano d'Ambito per i vari Comuni: tale percorso di allinemanto tariffario si è concluso nel 2012, ovvero dopo sei anni a partire dall'affidamento della gestione. Ogni anno l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il programma annuale degli investimenti delle società di gestione e, parallelamente, ha verificato che la tariffa del servizio idrico integrato fosse calcolata in modo da garantire la qualità del servizio e l’equilibrio finanziario delle società di gestione, seguendo l’obiettivo costante del contenimento dei costi di gestione.

Per i valori delle tariffe applicate nei vari anni, visitare le pagien dedicate Anno 2007, Anno 2008, Anno 2009, Anno 2010, Anno 2011, Anno 2012.

Anni precedenti al 2007

 

Le tariffe erano definite dai gestori esistenti prima della riorganizzazione del servizio idrico integrato operata dall'Autorità d'Ambito Veronese ai sensi e per gli effetti della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.