ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L'accesso civico, in base al D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato D. Lgs n. 33/2013. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.
L’accesso civico è assicurato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto all’art.5-bis del citato D. Lgs. 33/2013.
L’applicazione dell’istituto in questione mira a:
1) Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Ente e sull’uso delle risorse pubbliche;
2) Promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La richiesta è gratuita e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT). La domanda può essere presentata tramite PEC o altro mezzo (e-mail ordinaria, posta raccomandata, ecc.), compilando il modulo scaricabile (download qui).
Il RPCT provvederà:
1) alla trasmissione dell’istanza al Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per l’avvio dell’iter procedimentale previsto dall’art.5, commi 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013; l’Ufficio competente conclude il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2) a trattare direttamente l’istanza nel caso in cui la medesima abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; a tal fine il RPCT, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, pubblica nel sito web dell’Ente (www.atoveronese.it) il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando sempre il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010.
L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso previsto dall’art. 22 della L. n. 241/1990; quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere gli interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al qualche è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b, della L. n. 241/1990) e si esercita con la visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 4, d. lgs. 33/2013).
Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'Amministrazione.
Il diritto siesercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alseguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ai fini dell'invio è necessario utilizzare il modulo apposito scaricabile qui.
la richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
In questa sezione il Consiglio di Bacino Veronese pubblica l'elenco delle richieste di accesso, con l'indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito con la data delle decisione (determinazione ANAC n. 1.309 del 28.12.16)
registro degli accessi civici generalizzati
registro degli accessi civici semplici