I lavori relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, richiamati nell'art. 2 comma 2 lett. d bis) dalla L.R. n. 27 del 7 novembre 2003 (e ss.mm.ii.), "d bis) lavori di competenza delle Autorità d'Ambito (...) e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato (...) in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d'ambito territoriale ottimale (...)", sono lavori pubblici di interesse regionale.
Come definito con Deliberazione dell'Assemblea n. 3/2019
a. l’Assemblea d’ambito: è il soggetto titolato all’approvazione della pianificazione degli interventi relativi al servizio idrico integrato;
b. il Comitato Istituzionale: è il soggetto titolato all’approvazione dei progetti, qualora sia rilevata una parziale non conformità rispetto alla pianificazione ed al Piano d’Ambito oppure qualora tali interventi non vi siano affatto ricompresi, ma siano caratterizzati da indifferibilità ed urgenza al fine di preservare la salute pubblica e la tutela ambientale. Alla prima seduta utile, tali approvazioni devono essere ratificate dall’Assemblea d’Ambito;
c. il Direttore del Consiglio di Bacino: è il soggetto titolato all’approvazione dei progetti relativi agli interventi conformi alla pianificazione ed al Piano d’Ambito.
Di seguito una relazione di approfondimento di tutte la fasi di approvazione dei progetti.
Relazione: "Procedura di approvazione dei progetti"
Con l'abrogazione del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023, la progettazione definitiva è stata abrogata, in particolare, ai sensi dell’art. 41, è previsto che i livelli di progettazione siano ridotti a due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo.
Richiamati:
- L’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede che “I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 […]”;
- Il contenuto della deliberazione n. 3 del 18 aprile 2019 “Modifica rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato”;
- La circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Seconda Sezione n. 10301 del 31 agosto 2023, che ha chiarito che il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il livello di progettazione definitiva, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
È stato previsto che Il livello di progettazione sulla quale è effettuata l’istruttoria tecnica di approvazione dei suddetti progetti è quello di fattibilità tecnico economica, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023.
Di seguito i progetti approvati negli ultimi anni: